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Importanti precisazioni sulle dimissioni: quando non è applicabile la procedura per fatti concludenti

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti non è applicabile in specifiche situazioni in cui la volontà del lavoratore deve essere convalidata da un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, pena la nullità delle dimissioni stesse.

Queste situazioni includono, ma non sono limitate a, quanto segue:

Dimissioni durante il periodo di gravidanza, inteso come il periodo protetto che intercorre tra il concepimento e il compimento di un anno di età del bambino. La stessa tutela si estende al padre unico affidatario del bambino e ai lavoratori che hanno fruito, anche parzialmente, del congedo di paternità (previsto dal D.L.vo n. 105/2022) tra il settimo mese antecedente il parto ed i tre mesi successivi.

Dimissioni o risoluzione consensuale del padre o della madre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero dalla comunicazione di recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001).

Dimissioni della donna per causa di matrimonio nel periodo compreso tra la richiesta di affissione delle pubblicazioni di matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione (art. 35 del D.L.vo n. 198/2006, che riprende contenuti della legge n. 1204/1971)3 . La Cassazione, con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018, ha ritenuto tale limitazione non discriminatoria per l’uomo, in quanto volta a valorizzare la natalità.

La nota ministeriale estende queste tutele, con alcune perplessità, anche al datore di lavoro che si trovasse di fronte a un’assenza ingiustificata in questi contesti. In tali casi, l’unica via percorribile per il datore di lavoro sembrerebbe essere il licenziamento per giusta causa (colpa grave), una procedura particolarmente complessa soprattutto per le donne nel periodo protetto o nell’anno dal matrimonio, come delineato dall’art. 54, comma 3, del D.Lvo n. 151/2001.

Per i genitori (uomini e donne) di figli di età compresa tra uno e tre anni, al di fuori del “periodo protetto del primo anno dalla nascita”, la risoluzione del rapporto per assenze ingiustificate segue la disciplina contrattuale, comportando comunque il pagamento del contributo di ingresso alla NASpI .

È fondamentale, dunque, prestare particolare attenzione a queste specifiche casistiche in cui la semplice “dimissione per fatti concludenti” non è sufficiente e richiede l’intervento e la convalida dell’Ispettorato territoriale del Lavoro per essere considerata valida.

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Centro Studi | Studio Cassone

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