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Gli accordi di riduzione della retribuzione possono essere sottoscritti solo in sede protetta

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26320 del 2024, ha sancito che tutti gli accordi che prevedono una diminuzione della retribuzione percepita dal lavoratore devono essere sottoscritti in una delle cosiddette sedi protette previste dalla legge, anche se non vi è un mutamento peggiorativo nelle mansioni.

La Suprema Corte evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non può essere ridotta, nemmeno con un accordo tra datore e lavoratore, salvo modifiche di mansioni concordate e formalizzate in sede protetta. In assenza di un mutamento di mansioni, la retribuzione è ancor più irriducibile, a meno che tale accordo non avvenga in sede protetta.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione, pertanto, definisce nullo l’accordo di riduzione della retribuzione sottoscritto al di fuori delle sedi protette, per mancato rispetto delle formalità poste dalla legge a tutela dei diritti sostanziali del lavoratore, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.

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Centro Studi | Studio Cassone

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