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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: interpello in chiarimento dei concetti definitori

In materia di designazione del RLS è recentemente intervenuto un chiarimento da parte della commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpello 5/2024.

Il primo richiamo è alla definizione contenuta nel T.U. per la sicurezza in tema di unità produttiva, intesa come “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

In tutte le aziende, o unite produttive come appena definite, è eletto – o designato – l’RLS. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, l’RLS è eletto o designato nell’ambito delle RSA o RSU ove presenti. Il numero e le modalità di elezione o designazione sono contenuti nel CCNL, fatto salvo il numero minimo di 1 rappresentante in aziende o u.p. fino a duecento lavoratori, 3 RLS in aziende o u.p da 201 a 1.000 lavoratori, 6 rappresentanti in aziende o u.p superiori a 1.000 lavoratori.

In definitiva, l’interpello si occupa di chiarire il concetto di unità produttiva e di ribadire la necessità dell’elezione o della designazione del RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali ove esistenti.

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Centro Studi | Studio Cassone

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